(Tratto da Hubert Jedin, Storia della chiesa, Jaka Book, Milano 1972, vol. I)
“Nella felice occasione in cui io, Costantino Augusto, e io, Licinio Augusto, ci incontrammo a Milano, affrontammo insieme tutte le questioni relative al benessere e alla sicurezza pubblica. Tra i provvedimenti che ci sembrava avrebbero giovato a più persone e che fossero da disporre per primi, ci parve esservi questo, che stabilisce a quali divinità dovesse essere tributato onore di culto, al fine di dare, tanto ai cristiani quanto a tutti, libera facoltà di seguire la religione che ciascuno voglia, sicché qualsiasi divinità risieda in cielo, essa possa essere benevola e propizia a noi e a tutti coloro che sono posti sotto la nostra autorità. Perciò ci è sembrato con sana e retta riflessione di dover stabilire che non si debba assolutamente negare il permesso ad alcuno che si voglia dedicare alle pratiche dei cristiani o alla religione che senta a sé più congeniale, cosicché la somma divinità, alla cui venerazione ci dedichiamo con libertà di coscienza, possa manifestare in tutto il suo consueto favore e la sua benevolenza. Per cui è opportuno che la tua devozione sappia che ci è piaciuto di eliminare del tutto le condizioni contemplate dalle norme scritte che ti erano state fornite per il tuo ufficio riguardo alla categoria dei cristiani, cancellando ciò che in precedenza appariva odioso ed estraneo alla nostra clemenza; e ora ciascuno di coloro che desiderano seguire la religione dei cristiani la possa osservare liberamente e apertamente, senza ricavarne alcuna angoscia od offesa. E noi abbiamo ritenuto di dover comunicare alla tua sollecitudine queste cose nel modo più completo, affinché tu sappia che noi abbiamo concesso ai suddetti cristiani assoluta e completa libertà di professare la loro fede. E sulla base del fatto che noi abbiamo concesso questo a loro, la tua devozione comprenderà che anche ai seguaci delle altre religioni e al rispettivo culto è stata accordata la piena e libera facoltà a vantaggio della pace nel nostro tempo, cosicché ciascuno abbia il diritto di praticare liberamente la religione che ha scelto. Noi abbiamo stabilito ciò perché appaia chiaro che non viene da noi sminuito alcun atto di culto e alcuna religione. E, oltre a ciò, riguardo ai cristiani abbiamo ritenuto di dover stabilire che siano loro restituiti, gratuitamente e senza richiesta di indennizzo, senza alcun inganno né sotterfugio, quei medesimi luoghi nei quali in precedenza erano soliti radunarsi, sui quali mediante lettere al tuo ufficio erano state anche date prima d’ora determinate disposizioni, qualora tali luoghi risultino essere stati acquistati dal nostro fisco o da chiunque altro; e anche coloro che li hanno ottenuti in dono li restituiscano quanto prima ai medesimi cristiani, sia quelli che li hanno comprati, sia quelli che li hanno ricevuti in dono. E se vorranno chiedere un qualche risarcimento alla nostra benevolenza, si rivolgano al nostro vicario, perché si provveda anche nei loro confronti grazie alla nostra generosità. Insomma bisognerà che tutti questi edifici per tua mediazione siano restituiti al più presto, senza indugio, alla comunità dei cristiani. E poiché è noto che i medesimi cristiani non possedevano solo i luoghi in cui erano soliti radunarsi, ma anche altri di proprietà non di singoli, ma della loro comunità e cioè delle loro chiese, ordinerai che tutti questi luoghi, secondo la legge sopra esposta, vengano restituiti, senza alcun sotterfugio né opposizione ai medesimi cristiani, cioè alla loro comunità e ai loro gruppi locali, seguendo ovviamente il medesimo criterio sopra menzionato, e cioè che quelli che restituiscono gratuitamente tali luoghi possano sperare in un indennizzo dalla nostra benevolenza. In tutte queste faccende dovrai esercitare a favore di detta comunità dei cristiani la mediazione più efficace possibile, affinché il nostro comando trovi il più rapido compimento, in modo tale che anche in questo si provveda alla quiete pubblica per mezzo della nostra clemenza. In tal modo, come si diceva in precedenza, accadrà che il favore divino nei nostri confronti, di cui abbiamo fatto esperienza in circostanze così importanti, si manterrà per sempre propizio in ogni nostra prossima impresa, con felicità della popolazione. Affinché possa giunger notizia a tutti delle prescrizioni di tale nostra benevola disposizione, sarà opportuno che tu diffonda ovunque queste norme, accompagnate da un tuo ordine, e le renda note a tutti, così che questa nostra benevola disposizione non possa restare sconosciuta.”