Il codice di Hammurabi
(alcune delle prime norme del codice)
- Qualora qualcuno accusi un altro, ponendo un bando su di lui, ma non possa provare l’accusa, allora quello che ha accusato sia messo a morte.
- Qualora qualcuno abbia portato un’accusa contro un uomo, e l’accusato salti nel fiume, qualora egli affondi nel fiume l’accusatore prenda possesso della sua casa. Ma qualora il fiume provi che l’accusato non è colpevole, e qualora ne esca indenne, allora chi aveva portato l’accusa sia messo a morte, mentre chi era saltato nel fiume prenderà possesso della casa appartenuta all’accusatore.
- Qualora qualcuno porti un’accusa di qualche crimine davanti agli anziani, e non provi ciò che ha denunciato, qualora si tratti di un crimine per cui è prevista la pena capitale, sia messo a morte.
- Qualora egli convinca gli anziani ad imporre una multa in cereali o denaro, riceva la multa che l’azione produce.
- Qualora un giudice esamini un caso, raggiunga una decisione, e presenti il suo giudizio per iscritto; qualora poi un appaia un errore nella sua decisione, e ciò dipenda da sua colpa, paghi allora dodici volte la multa da lui stabilita nel caso, e sia pubblicamente rimosso dal posto di giudice, né mai più vi sieda per rendere giustizia.
- Qualora qualcuno derubi la proprietà di un tempio o della corte, sia messo a morte, e così chi riceva la refurtiva da lui sia messo a morte.
- Qualora qualcuno compri dal figlio o dallo schiavo di un altro uomo, senza testimoni o un contratto, argento o oro, un bue o una pecora, un asino o qualunque cosa, o qualora egli ne prenda dominio, è considerato un ladro, e sia messo a morte.
- Qualora qualcuno rubi bestiame o pecore, o un asino, o un maiale o una capra, qualora esso appartenga a un dio o alla corte, il ladro paghi trenta volte tanto; qualora appartengano a un uomo liberato del re paghi egli il decuplo; qualora il ladro non abbia nulla con cui pagare, sia messo a morte.
- Qualora una persona perda un bene, e lo ritrovi in possesso di un altro: qualora il possessore dica ‘Un mercante me l’ha venduto, ho pagato un prezzo di fronte a testimoni’, ed il proprietario della cosa dica, ‘Porterò testimoni che conoscono la mia proprietà’, allora l’acquirente porti il mercante che gliel’ha venduto, ed i testimoni dell’acquisto, ed il proprietario porti i testimoni che possono identificare la sua proprietà. Il giudice esamini le loro testimonianze – tanto dei testimoni davanti ai quali fu pagato, quanto di coloro che identificano sulla parola il bene perduto. Il mercante allora si dimostra un ladro e sia messo a morte. Il proprietario del bene smarrito riceve la sua proprietà, e chi l’aveva comprato riceve il denaro pagato dal patrimonio del mercante.
- Qualora l’acquirente non porti il mercante e i testimoni davanti ai quali ha comprato il bene, ma il proprietario porta testimoni che lo identificano, allora il compratore è un ladro e sia messo a morte ed il proprietario riceve il bene perduto.
- Qualora il proprietario non porti testimoni per identificare il bene perduto, è un malfattore, ha calunniato e sia messo a morte.
- Qualora i testimoni non siano subito reperibili, allora il giudice fissi un limite, allo spirare di sei mesi. Qualora i suoi testi non siano comparsi nei sei mesi, è un malfattore, e sopporti la multa del caso pendente.
- Qualora qualcuno rubi il figlio minorenne di un altro, sia messo a morte.
- Qualora qualcuno prenda uno schiavo della corte maschio o femmina, o uno schiavo maschio o femmina di un uomo liberato, fuori dalle porte della città, sia messo a morte.
- Qualora qualcuno riceva in casa sua uno schiavo fuggitivo (maschio o femmina) della corte, o di un uomo liberato, e non lo porti fuori alla pubblica proclamazione del capo della casa, il padrone della casa sia messo a morte.
- Qualora qualcuno trovi schiavi (maschi o femmine) fuggitivi in aperta campagna e li riporti al padrone, il padrone degli schiavi lo ricompensi con due shekels d’argento.